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A.N.T.E.P. Associazione Nazionale Truccatori Estetica Professionale e Spettacolo |
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Statuto dell’Associazione TITOLO I
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Art. 1 - E’ costituita un’associazione democratica, senza scopi di lucro, denominata :”A .N.T.E.P. - Associazione Nazionale Truccatori Estetica Professionale e spettacolo” disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto
SEDE Art. 2 - L’Associazione ha la Sede Principale presso la residenza o la sede operativa del segretario in carica, nell’attualità è in Roma Via Baldo degli Ubaldi, 260 - 00167 - RM Art. 3 - Possono essere istituite sedi secondarie, amministrative, operative in tutto il territorio nazionale e/o all’estero.
DURATA Art. 4 - L’Associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2050. Quattro mesi prima della scadenza originaria, l’assemblea straordinaria dovrà deliberare l’ulteriore proroga o lo scioglimento dell’associazione.
OGGETTO Art. 5 - L’Associazione, senza fini di lucro ed apolitica, si propone di promuovere la divulgazione, lo studio e le ricerche nel campo scientifico e pratico del Trucco, della Tricologia, della Cosmetologia, dell’Estetica, della Moda e dell’Immagine valendosi dell’opera di scienziati, studiosi , tecnici specializzati ed operatori settoriali. In particolare l’Associazione si propone di : a) Favorire la riunione degli associati per la promozione di interessi comuni a livello Nazionale ed Internazionale, istituendo centri sociali , culturali e ricreativi in Italia ed all’Estero b) Stimolare rapporti di solidarietà degli associati nell’ambito nazionale ed internazionale c) Promuovere la Formazione ed il perfezionamento professionale dei propri associati allo scopo di elevare il livello di professionalità e di competenza, istituire premi , riconoscimenti e diplomi al merito relativi all’attività propria dell’Associazione ed alle altre attività annesse, connesse affini ed accessorie. d) Creare e gestire uno specifico Albo Professionale per i Truccatori. e) Favorire lo scambio di esperienze, informazioni , sviluppo e ricerca sul piano professionale, prevedendo l’attività editoriale in proprio e/o tramite un organo di stampa esterno e/o in collaborazione con un Editore per la diffusione a mezzo stampa dell’attività associativa f) Intrattenere rapporti con altre associazioni, persone fisiche o giuridiche che svolgono attività annesse, connesse affini ed accessorie a quella dell’Associazione o fabbricano e/o commercializzano prodotti ed oggetti attinenti all’attività relativa all’Associazione escludendo specificatamente qualsiasi rapporto economico. g) Istituire un apposito Comitato di Controllo che tramite il marchio collettivo di “Qualità Controllata” segnala e garantisce con certezza al consumatore la qualità globale del prodotto dall’origine alla vendita, il rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo. h) Elaborare e/o proporre alle autorità competenti, norme nazionali per la formazione professionale e per l’esercizio dell’attività propria degli associati i) Organizzare riunioni, dibattiti, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, manifestazioni inerenti l’oggetto associativo, in proprio e/o tramite apposite o preposte organizzazioni settoriali. TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 6 - Sono organi dell’associazione : Il Segretario Nazionale, il Comitato Direttivo, l’Ufficio Stampa, il Collegio dei Probiviri e l’Assemblea degli associati.
SEGRETARIO NAZIONALE Art. 7 - Il Segretario Nazionale rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la legale rappresentanza e la firma dell’associazione in Italia ed all’estero. In caso di assenza od impedimento del Segretario Nazionale ne fa le veci il Tesoriere, al quale spetteranno “pro tempore” gli stessi poteri per Segretario Nazionale. La firma del Tesoriere fa prova dell’assenza od impedimento del Segretario Nazionale. Il Segretario Nazionale è eletto dal1’Assemblea tra gli associati con diritto di voto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per altri mandati quadriennali, senza limite di mandato. La Carica di Segretario Nazionale non è incompatibile con altre cariche in seno all’associazione.
COMITATO DIRETTIVO Art. 8 - Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, con le limitazioni del precedente art. 6. : Segretario Nazionale, Tesoriere e da altri tre Consiglieri eletti dall’Assemblea tra tutti gli Associati con o senza diritto di voto.
SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO Art. 9 - Qualora nel corso del quadriennio, in seno al Comitato Direttivo si dovessero verificare assenze, dimissioni etc., il membro venuto meno sarà sostituito dal candidato che, nelle elezioni precedenti, nell’ambito della stessa carica è risultato il primo non eletto e, in caso di mancata adesione di quest’ultimo, dal secondo non eletto e così via. Se le sostituzioni di cui prima non dovessero garantire la maggioranza dei membri, quelli rimasti dovranno indire nuove elezioni per la nomina dei membri mancanti..
COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO Art. 10 - Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell’associazione, nei limiti delle delibere assembleari e degli scopi associativi ; da esecuzione alle delibere assembleari ; predispone il bilancio di previsione ed il consuntivo accompagnato da una relazione ; provvede alla redazione del regolamento interno ed ha funzione di controllo affinché lo stesso regolamento sia rispettato dagli associati ; nomina i Soci Onorari ed i Membri d’Onore ; elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ; designa i componenti dell’Ufficio Stampa ; delibera su tutti i problemi dell’Associazione dando esecuzione alle loro soluzioni riferendo all’Assemblea ordinaria per le questioni di primaria importanza. Art. 11 - Il Comitato Direttivo, in circostanze di accertata straordinarietà ed eccezionalità , potrà adottare decisioni definitive e/o norme transitorie anche in deroga al presente statuto, motivate da imprescindibili ed urgenti necessità di intervento. In tal caso il Comitato Direttivo dovrà, in occasione della prima riunione, informare l’Assemblea dello straordinario operato per la necessaria ratifica. Tali decisioni definitive o norme transitorie non potranno comunque in alcun caso interessare il contenuto degli articoli 43, 44 e 45 del presente Statuto.
CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO Art. 12 - Il Comitato Direttivo è convocato presso la sede dell’Associazione ovvero in altra città del territorio nazionale quando particolari esigenze o la maggioranza dei membri lo richiedano. Il Comitato Direttivo è convocato dal Segretario Nazionale o da una maggioranza dei membri del Comitato stesso mediante comunicazione scritta da inviarsi ai singoli componenti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Comitato Direttivo si riunirà tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
VALIDITA’ E PRESIDENZA DEL COMITATO DIRETTIVO Art. 13 - Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti : esso delibera validamente a maggioranza numerica dei membri presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Segretario Nazionale. Art. 14 - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Segretario Nazionale, in ipotesi di assenza del Segretario Nazionale il Comitato è presieduto dal Tesoriere. Il Comitato in apertura di seduta elegge un segretario per la riunione stessa, che avrà cura di redigere il verbale della riunione. Il voto dei membri del Comitato direttivo non può essere dato per rappresentanza. Di ogni delibera verrà redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti intervenuti. Ciascun associato può richiedere copia, a proprie spese, dei verbali delle sedute del Comitato Direttivo
TESORIERE Art. 15 - Al Tesoriere spettano i compiti di gestione del fondo dell’associazione sotto la diretta sorveglianza del Collegio dei Revisori dei Conti al quale darà, in ogni momento, giustificazione del proprio operato. Il Tesoriere viene eletto dall‘Assemblea tra tutti gli associati con diritto di voto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per altri mandati quadriennali, senza limite di mandato. La carica di Tesoriere è incompatibile con le cariche di consigliere nell’ambito del comitato direttivo, ma non è incompatibile con tutte le altre cariche sociali in seno all’Associazione. Art. 16 - Al Tesoriere spettano le operazioni di Firma per tutte le operazioni bancarie e/o postali nell’interesse dell’associazione, per la riscossione e versamenti di somme a qualunque titolo. La firma del Tesoriere in tali operazioni è sostitutiva a quella del Segretario Nazionale, ma non esclusiva. Il Tesoriere è direttamente e personalmente responsabile dei fondi dell’associazione ed è tenuto all’accertamento circa l’esistenza delle delibere del Comitato Direttivo di autorizzazione prima della esecuzione di ogni tipo di pagamento. Art 17 - In caso di assenza per cause di forza maggiore del Tesoriere, le mansioni di cui sopra , saranno svolte temporaneamente dal Segretario Nazionale al quale è concesso anche il potere di firma per tutte le operazioni bancarie e/o postali effettuate nell’interesse dell’associazione.
UFFICIO STAMPA Art. 18 - L’Ufficio Stampa è composto da tre membri, di cui uno con carattere di direttore responsabile dell’ufficio stampa e due addetti stampa ai quali rispettivamente sono affidate la mansioni di Pubbliche relazioni e di Divulgazione dell’immagine associativa. Art. 19 - I Membri dell’Ufficio Stampa vengono designati dal comitato direttivo tra tutti gli associati, con o senza diritto di voto, e non associati, purché possano documentare ampia esperienza nel settore specifico per il quale sono stati designati. Art. 20 - I Membri dell’Ufficio Stampa durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazione di tempo. Le suddette cariche non sono incompatibili con altre cariche in seno all’associazione.
COMPETENZE DELL’UFFICIO STAMPA Art. 21 - All’Ufficio Stampa spettano le mansioni di pubbliche relazioni verso i terzi e la di diffusione dell’attività associativa a mezzo dei più comuni canali di informazione , rappresentando la voce ufficiale dell’Associazione nei limiti delle decisioni assembleari, delle delibere del Comitato Direttivo e degli scopi sociali verso i terzi. In particolare L’Ufficio stampa si occuperà di : a) Diffusione a mezzo stampa dell’attività Associativa , sia con attività editoriale in proprio che tramite organi di stampa esterni e/o in collaborazione con altri Editori b) Diffusione delle riprese effettuate con mezzi audio-video-foto dell’attività associativa e di tutte quelle attività annesse, connesse ed affini, svolte dagli associati durante manifestazioni , congressi, esposizioni, fiere settoriali e non, con diritto da parte dello stesso Ufficio Stampa di registrarle, riprodurle, diffonderle, stamparle, pubblicarle e proiettarle con ogni mezzo conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazione nel tempo , in tutto il mondo, senza corrispettivo a favore dei soggetti ripresi. c) Attività di pubbliche relazioni e divulgazione degli scopi associativi con tutte le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività annesse, connesse ed affini all’oggetto sociale d) Rapporto periodico di informazione sociale a tutti gli associati con o senza diritto di voto per mezzo di un’attività editoriale in proprio e/o tramite un organo di stampa esterno all’associazione e/o in collaborazione con un Editore
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nel cui ambito è nominato dai componenti il Presidente e/o da un gruppo di persone costituito in forma societaria Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e viene eletto dal Comitato Direttivo tra gli associati con o senza diritto di voto, tra i Membri d’Onore e/o tra tecnici esperti del settore anche esterni all’associazione stessa.. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere convocato dal Presidente del Collegio stesso, dal segretario Nazionale o dal Tesoriere dell’Associazione ; e si riunisce nel luogo stabilito nell’avviso di convocazione. La convocazione può essere verbale o scritta e comunicata almeno 10 giorni prima della riunione. Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha poteri di controllo e di verifica su tutti gli atti contabili del Comitato Direttivo e dell’associazione stessa. Ad Esso debbono essere sottoposti, da parte del Tesoriere, tutti gli atti contabili di bilancio ed ogni altro relativo documento. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell’assemblea annuale che approva il bilancio consuntivo e preventivo e prima di tale riunione redige una relazione sulla propria attività e sull’andamento contabile dell’associazione che verrà letta in sede assembleare. Delle delibere e delle relazioni viene redatto su apposito registro verbale sottoscritto dal Segretario Nazionale e dal Segretario d’assemblea nominato ad inizio di seduta. Qualora nel corso del quadriennio si dovessero verificare dimissioni di uno o più componenti del Collegio, il Comitato Direttivo provvederà alla nomina dei Revisori necessari.
COLLEGIO DEI PROBI VIRI Art. 25 - Il Collegio dei Probi Viri è composta da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati con o senza diritto di voto. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili . Essi deliberano quali arbitri rituali secondo le norme del Codice di Procedura Civile sull’arbitrato. Si pronunciano con equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno. Art. 26 - Ai sensi del presente articolo, che ha valore compromissorio, i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Probi Viri la soluzione delle controversie o contestazioni insorte su tutte le materie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno ed in merito alla invalidità delle deliberazioni dell’Assemblea e/o del Comitato Direttivo, accettando per soluzione definitiva il giudizio arbitrale.
DELEGATO REGIONALE E CONSIGLIO NAZIONALE Art. 27 - Il Delegato Regionale viene eletto dal Comitato Direttivo tra gli associati, con o senza diritto di voto, residenti nella regione e rappresenta l’Associazione nella regione stessa. Tutti i poteri gli sono affidati dal Comitato Direttivo e vengono esercitati nei limiti della delega.. Il delegato Regionale dipende dal Comitato Direttivo e risponde ad esso del proprio operato ; Esegue tutti i deliberati del Comitato Direttivo nell’ambito della regione e sovrintende in detto ambito all’attività degli associati controllando l’esecuzione del presente Statuto e del Regolamento interno, dando direttive agli associati e recependo le esigenze degli stessi in relazione alle reali necessità della regione stessa. Il Delegato Regionale potrà essere convocato in sede ogni qual volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno e dovrà riferire allo stesso il suo operato. Art. 28 - Tutti i Delegati Regionali costituiscono il “CONSIGLIO NAZIONALE” ed hanno il compito di relazionare il Comitato Direttivo sull’andamento regionale prima di ogni assemblea ordinaria. La relazione dovrà essere illustrata da ogni Delegato per la propria Regione sottolineando le esigenze, le richieste e le aspettative degli associati nella zona di sua competenza. I delegati Regionali possono riunirsi alla presenza del Segretario Nazionale, dopo ogni assemblea ordinaria, allo scopo di coordinare l’attività dell’associazione nelle singole regioni.
TITOLO III
ASSOCIATI Art. 29 - Hanno titolo per partecipare all’associazione le seguenti categorie : a) SOCIO FONDATORE : Le persone che con il loro operato hanno dato vita all’Associazione sottoscrivendo il presente statuto. Hanno diritto al voto, possono ricoprire cariche sociali e sono esenti dal corrispondere la quota associativa annuale b) SOCIO ORDINARIO : Tutti coloro che in via continuativa e professionale svolgono la loro attività nel settore del Trucco sia in forma autonoma che in forma subordinata. Hanno diritto al voto, possono ricoprire cariche sociali e devono corrispondere la quota associativa annuale c) SOCIO STRAORDINARIO : Estetiste ; Coiffeur ; Tricologi ; Onicotecnici ; Medici ; Cosmetologi ; Chimici ; Psicologi ; Giornalisti ; Fotografi ; Pittori ; Scultori ; Creatori d’immagine ; Lavoratori dello spettacolo ; ex Soci Ordinari che non svolgono più l’attività nel settore. Non hanno diritto al voto, possono partecipare alle assemblee, possono ricoprire cariche sociali e devono corrispondere la quota associativa annuale. d) SOCIO MASTER : Scuole di Trucco, di Estetica, di Coiffeur, d’Immagine, di Moda, di Fotografia ; Chimici ; Produttori, Distributori e/o Importatori di cosmetici, di prodotti per il trucco, prodotti tricologici, di apparecchiature per uso Estetico. Non hanno diritto al voto, non possono ricoprire cariche sociali, possono partecipare alle assemblee e devono corrispondere la quota associativa annuale. e) SOCIO ONORARIO : Tutti coloro che svolgono o hanno svolto la loro attività nel settore del Trucco e che per meriti speciali hanno acquisito valore culturale nel settore specifico del trucco a livello Nazionale, Europeo e/o Internazionale. - I Soci Onorari sono nominati dal Comitato Direttivo, hanno diritto al voto, possono ricoprire cariche sociali in seno all’Associazione e sono esenti dal corrispondere la quota associativa annuale.. f) MEMBRO D’ONORE : Tutti coloro che per meriti speciali, sono invitati a far parte dell’Associazione, anche se non appartengono al settore specifico del trucco. - I Membri d’Onore sono nominati dal Consiglio Direttivo, possono partecipare alle assemblee, non hanno diritto al voto, non possono ricoprire le cariche sociali e sono esenti dal corrispondere la quota associativa annuale.
CONDIZIONE DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI Art. 30 - L’aspirante associato deve inoltrare domanda scritta, redatta su apposito stampato, al Comitato Direttivo documentando l’esistenza dei requisiti di idoneità richiesti per assumere la qualifica di Associato. Il Comitato Direttivo si riserva insindacabilmente di accogliere o respingere la suddetta domanda. In caso di accoglimento in seno all’Associazione dell’aspirante associato, gli verrà comunicato con apposito foglio scritto direttamente dal Comitato Direttivo e dalla data di tale delibera l’aspirante è a tutti gli effetti associato. Nel caso di rifiuto alla domanda verrà comunicato all’aspirante la motivazione. L’aspirante può, nel momento in cui siano decaduti gli impedimenti motivati nel rifiuto della prima domanda, ripresentare una nuova domanda documentando nuovamente l’esistenza dei requisiti d’idoneità per assumere la qualifica di associato ; un ulteriore rifiuto della domanda impedisce all’aspirante di proporre ulteriore richiesta per un periodo di tempo non inferiore a mesi dodici e comunque per la sua ammissione dovranno sussistere inequivocabilmente i requisiti richiesti
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI Art. 31 - Tutte le Categorie dei soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’associazione secondo i limiti fissati per ogni categoria, usufruendo di tutti i risultati conseguiti dall’associazione Ogni associato può frequentare i centri sociali , culturali e ricreativi istituiti dall’Associazione in Italia ed all’Estero, dietro presentazione della tessera sociale personale in regola con la quota associativa dell’anno in corso. La presentazione della tessera sociale permette all’Associato di poter condurre con se una sola persona come “Ospite” presso i centri sociali, culturali e ricreativi dell’associazione, previa comunicazione al responsabile di turno
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI Art. 32 - Ogni Associato ha l’obbligo di osservare le norme del presente statuto, del regolamento interno, nonché di tutte le deliberazioni che, in armonia con lo Statuto, verranno adottate attraverso i propri organi. Ogni Associato deve corrispondere entro la fine del mese di Gennaio di ogni anno la quota associativa nell’ammontare che sarà determinato da Comitato Direttivo. La quota associativa è a carico degli associati di cui alle categorie contrassegnate dalle lettere b), c) e d) del precedente articolo 20. Le categorie contrassegnate dalle lettere a), e) e f) sono esonerate dal versamento della quota associativa.
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO Art. 33 - La qualità di Associato si perde per : Dimissioni, Morosità, Mancanza dei requisiti necessari per l’appartenenza, Cessazione dell’attività, Esclusione. a) DIMISSIONI : L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare alla Segreteria Nazionale le proprie dimissioni, senza obbligo di motivazione, 90 gg. prima della scadenza annuale del periodo associativo, (entro il giorno 30 Settembre di ogni anno) Dalla data di accettazione delle dimissioni l’associato a tutti gli effetti si intente receduta dall’Associazione. L’Associato dimissionario dovrà restituire alla Segreteria Nazionale la propria tessera sociale. L’Associato dimissionario che non provvederà alla comunicazione delle proprie dimissioni entro la data sopracitata dovrà obbligatoriamente versare le quote sociali per l’anno successivo, anche se la sua appartenenza all’associazione cesserà a tutti gli effetti 90 gg. dopo l’accettazione delle dimissioni. b) MOROSITA’ : L’associato che entro il giorno 30 del mese di gennaio di ogni anno non avrà provveduto al versamento della quota associativa è considerato Moroso . La segreteria Nazionale provvederà ad inviare comunicazione invitando l’associato a regolare la propria posizione entro e non oltre 10 gg. . La perdita della qualità di associato per morosità è deliberata dal Comitato Direttivo entro il 30 giorno dalla data della comunicazione dell’invito a regolare la posizione. La perdita della qualità di associato non esime lo stesso dal pagamento della quota associativa per l’anno di competenza, per cui il Consiglio Direttivo darà mandato per il recupero della suddetta quota nei tempi e nei modi come stabilito nel Regolamento Interno. c) MANCANZA DEI REQUISITI NECESSARI : Decade automaticamente dall’Associazione l’associato che per qualsivoglia motivazione ha perso i requisiti di appartenenza. L’associato ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Segreteria Nazionale l’avvenuta mancanza dei requisiti stessi restituendo la Tessera sociale. Dalla data della comunicazione, l’Associato non farà più parte a tutti gli effetti dell’Associazione, fermo restando l’obbligo del saldo delle quote associative per l’anno di competenza. d) CESSAZIONE DELL ‘ATTIVITA ‘ : L’associato che ha cessato l’attività ha l’obbligo di darne comunicazione per iscritto al Comitato Direttivo entro sei mesi, fermo restando l’obbligo del saldo delle quote associative per l’anno di competenza. La cessazione dell’attività fa decadere l’appartenenza del socio alla categoria dei Soci Ordinari, dando però allo stesso la possibilità di rimanere iscritto come Socio Straordinario. Sarà libera scelta del socio se rimanere associato o recedere dall’associazione, nei tempi e nei modi come specificato nel punto : a), del presente articolo. e) ESCLUSIONE : L’associato che tiene un comportamento indecoroso e contrario agli interessi dell’Associazione o viola i principi di solidarietà previsti dall’oggetto associativo e comunque agisce in modo incompatibile od in contrasto con la realizzazione degli scopi stessi è deferito senza indugio con delibera immediata del Comitato Direttivo da comunicarsi per iscritto all’interessato., al Collegio dei Probi Viri che, prima di decidere l’eventuale esclusione, ha l’obbligo di effettuare un contraddittorio con l’associato, quale fase necessaria prima di deliberare l’esclusione stessa, al fine di definire i fatti. L’associato escluso non potrà più far parte dell’Associazione se non per fondati motivi valutati insindacabilmente dal Comitato Direttivo.
TITOLO IV
ASSEMBLEA - Art. 34 - Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. a) L’Assemblea Ordinaria approva il Bilancio preventivo ed il consuntivo ; delibera le direttive generali dell’Associazione, nomina il Segretario Nazionale, i componenti del Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri e delibera su tutte le materie pertinenti nei limiti degli scopi sociali. L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno a cura del Comitato Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con avviso scritto da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea e contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. L’assemblea ordinaria può anche essere richiesta dalla metà associati b) L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’anticipato scioglimento dell’associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero da un terzo degli associati, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Art. 35 - L’Assemblea è convocata presso la sede dell’associazione o altrove secondo le determinazioni e/o le esigenze del Comitato Direttivo. E’ presieduta dal segretario Nazionale o, in sua assenza dal Tesoriere ed assistito da un segretario d’assemblea designato dagli intervenuti. I verbali dell’assemblea verranno redatti dal segretario dell’assemblea, sottoscritti da chi ha presieduto l’assemblea e dal segretario della stessa ed inviati in copia od in estratto ad ogni associato.
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA Art. 36 - Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere tenute in prima e seconda convocazione. a) In prima convocazione si ritengono regolarmente costituite con la maggioranza dei soci aventi diritto e delibera validamente a maggioranza dei presenti. b) In seconda convocazione si ritengono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati presenti aventi diritto e delibera validamente a maggioranza dei presenti. L’assemblea in seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno fissato per l’assemblea in prima convocazione, ma non prima di 60 minuti dall’ora fissata per la prima convocazione.
DIRITTO DI VOTO Art. 37 - Hanno diritto di voto nell’assemblea i Soci Fondatori , i Soci Ordinari che al momento dell’espletamento del voto sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed i Soci Onorari presenti. Art. 38 - Tutti gli associati con diritto di voto ed i Soci Onorari possono candidarsi alle cariche sociali nei tempi e nei modi come previsti dal regolamento interno. Art. 39 - Il Voto viene esercitato personalmente o a mezzo delega scritta da rilasciare ad altro associato. Ogni associato non può avere più di due deleghe, spetta al segretario dell’assemblea verificare la legittimazione del voto e la regolarità delle deleghe. In caso di controversia fa stato il giudizio del Presidente dell’Assemblea. Art. 40 - Il Voto è segreto nelle delibere che hanno per oggetto il rinnovo o la nomina delle cariche sociali, per tutte le altre delibere assembleari il voto può essere segreto o palese secondo le determinazioni dell’assemblea.
TITOLO V
CENTRI SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVI Art. 41 - I centri sociali, Culturali e Ricreativi, possono essere gestiti direttamente dalla Associazione o da persona designata dal comitato direttivo che dimostri di essere in possesso dei requisiti necessari, morali, materiali e fiscali per la gestione stessa dei centri, rispettando le direttive stabilite dal regolamento interno. Art. 42 - Nei Centri sociali, Culturali e Ricreativi possono accedervi tutti i soci con diritto di voto e non, che siano in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso, dietro presentazione della tessera sociale personale. La presentazione della tessera permette all’associato di poter condurre seco due sole persone in qualità di “Ospite”, delle quali, il socio presentatore, si assumerà la responsabilità comportamentale che non potrà mai essere in contrasto con il regolamento interno dell’associazione. Tale possibilità, da parte dell’associato, di condurre seco persone nei centri socio-culturali-ricreativi in qualità di “Ospite” sarà sempre subordinata alla previa comunicazione al responsabile del centro stesso che potrà insindacabilmente ammettere o non ammettere gli ospiti nel centro sociale. Art. 43 - Nei centri sociali, Culturali e Ricreativi è prevista, oltre alla normale attività socio-culturale-ricreativa, anche l’eventuale intrattenimento musicale e la somministrazione di bevande analcoliche ed alcoliche e di alimenti caldi e freddi ad uso e consumo esclusivo degli associati e dei loro Ospiti.
TITOLO VI
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE Art. 44 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’ammontare dei proventi versati dagli associati a titolo di quota associativa annuale ; dai versamenti straordinari effettuati dagli associati in seguito di delibera del Comitato Direttivo ; dalle somme, elargizioni, liberalità effettuate da privati, enti pubblici e privati ; dai contributi finanziari a qualunque titolo devoluti a favore dell’associazione. Art. 45 - Tutte le somme che costituiscono il patrimonio dell’Associazione devono essere depositate o su di un conto corrente bancario intestato all’Associazione, in persona del Tesoriere, da accendere presso un istituto di credito che opera nella città in cui è ubicata la sede Principale dell’Associazione e/o su di un Conto Corrente Postale da accendere a nome dell’Associazione, in persona del Tesoriere. Art. 46 - L’associato è liberato nei confronti dell’Associazione su esibizione della ricevuta del versamento di Conto Corrente Postale e/o della ricevuta del Bonifico bancario effettuato sul conto dell’Associazione. Art. 47 - Costituiscono patrimonio dell’Associazione anche tutte le somme pervenute all’Associazione stessa per l’effettuazione di corsi di specializzazione professionale e propedeutici all’esercizio delle attività finalizzate all’oggetto sociale, nonché le somme ricevute a titolo di iscrizione a congressi, convegni e riunioni finalizzate all’assolvimento degli scopi sociali . Art. 48 - Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento, verrà devoluto in conformità al contenuto dell’art. 50 del presente statuto , non avendo l’Associazione stessa fini di lucro.
ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 49 - L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo redige il bilancio annuale di esercizio che dovrà essere sottoposto, per la sua approvazione, all’Assemblea Ordinaria annuale. Art. 50 - Il bilancio annuale di esercizio dovrà essere accompagnato dalla relazione del Comitato Direttivo e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti . A ciascun Associato sarà inviata copia del bilancio e delle relazioni. Art. 51 - Il risultato finale del bilancio annuale non potrà in nessun caso presentare passività . TITOLO VII
REGOLAMENTO INTERNO Art. 52 - Il “Regolamento Interno” ha valore solo in seno all’Associazione stessa e deve uniformarsi alle norme del presente Statuto. Art. 53 - Il “Regolamento Interno” è redatto, a cura del Comitato Direttivo e riguarderà la regolamentazione dell’attività dell’Associazione ; i rapporti fra l’Associazione e gli Associati ; le regole comportamentali, etiche e sociali degli associati stessi ; le qualità di chi è preposto alle cariche sociali ; l’interpretazione ufficiale ed univoca delle norme del presente Statuto. Art. 54 - Il “Regolamento Interno” è deliberato dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri componenti. Con le suddette maggioranze può essere modificato ed aggiornato ogni qualvolta che nuove e/o diverse esigenze ne consiglino la modifica stessa. Art. 55 - Il “Regolamento Interno” predisposto ed approvato dal Comitato Direttivo non necessita dell’approvazione dell’Assemblea, ma dovrà, per divenire esecutivo, essere presentato e verbalizzato nell’Assemblea Ordinaria annuale immediatamente successiva alla redazione del regolamento stesso.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E NORMA DI RINVIO Art. 56 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno un quinto degli associati. In tal caso l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per la definizione di ogni rapporto pendente.
Art. 57 - Eventuali utili di gestione ed il patrimonio, depurato di ogni passività, saranno devoluti ad associazioni aventi scopo analogo, od affine al proprio ; In mancanza saranno devoluti ad enti pubblici nazionali o regionali con compiti che hanno relazione diretta od indiretta in materia di Trucco e/o di Estetica
Art. 58 - Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazione. ��
Il presente statuto è stato approvato durante l’assemblea dei soci fondatori tenutasi a Roma, presso la sede sociale, il 5 Novembre 1997 alla presenza del Notaio dr. Bianca Maria Selvaggi, residente in Roma Piazza Vescovio, 3 - 00199 RM
F.to il Segretario Nazionale F.to dr. Bianca Maria Selvaggi
Riproduzione web dell’originale controllata dal Segretario Nazionale che si assume pertanto la responsabilità della corretta trascrizione dell’originale registrato presso il notaio Selvaggi rep.3327 |
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria nazionale inviando una mail |
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