|
|
A.N.T.E.P. Associazione Nazionale Truccatori Estetica Professionale e Spettacolo |
Sezione Leggi e Decreti |
|
|
||
Legge 174/2005
|
Legge 17 Agosto, n. 174 Disciplina dell’attività di acconciatore(G.U. n. 204 del 2 settembre 2005) |
|
Art. 1. (Princìpi generali) 1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio di tale attività. 2.
L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore rientra nella
sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo
41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l’esercizio
dell’attività, l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di
condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la
tutela dei consumatori. Art. 2. (Definizione ed esercizio dell’attività di acconciatore) 1. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2.
L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione
concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso
dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 nonché in osservanza
delle vigenti norme sanitarie. Art. 3. (Abilitazione professionale) 1. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3. Il
periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta
in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro,
dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e
continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista
dalla contrattazione collettiva. Art. 4 (Competenze delle regioni) 1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l’attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui all’articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all’articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale. 2. Le
regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano,
adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i
princìpi per l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei
comuni. a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali; b)
favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore
qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l’adozione di un
sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del
servizio; 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 5. (Sanzioni) 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Art. 6. (Norme transitorie) 1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore». 2. I
soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in
possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per
donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati
ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3. a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione di cui all’articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali; b)
a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3; 6. Coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l’esame di cui all’articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica. 7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. Art. 7. (Termine di applicazione della legislazione vigente) 1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge. |
|
|