Onorevoli
Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge
l'obiettivo di contrastare il continuo dilagare del fenomeno
dell'abusivismo nel campo delle attività estetiche.
I punti di forza di
tale concorrenza sleale sono i prezzi bassi, la disponibilità
oraria spesso illimitata e il servizio a domicilio.
Conseguentemente, il confronto tra abusivi ed estetisti
professionisti risulta impari tutto a danno, però, del
consumatore finale in termini di salute e di qualità del
servizio offerto.
L'estetista, infatti,
gioca un ruolo fondamentale per la salute dei suoi clienti
poiché ha la responsabilità di possedere adeguate conoscenze,
attraverso il raggiungimento di un buon livello di formazione.
Si pensi a tutti i casi in cui l'estetista è chiamato a fornire
consigli sul tipo di trattamento da eseguire nonché a tutti i
casi in cui deve constatare l'esistenza di patologie che
necessitano l'intervento di medici specialisti. Infine, ma non
per importanza, l'estetista deve avere una buona cognizione di
tutte le norme igienico-sanitarie da rispettare ex
lege.
L'abusivo non può di
certo possedere tale preparazione. L'utente/cliente deve poter
avere piena consapevolezza dell'alto rischio di infezioni o
malattie virali alle quali è esposto nel momento in cui sceglie
di ricorrere all'abusivo.
Se è pur vero che con
la legge
4 gennaio 1990, n. 1 ,
sono stati definiti le condizioni e i requisiti indispensabili
per esercitare in forma autonoma la professione di estetista e
se è anche vero che con

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tale legge si
è voluto delineare il nuovo profilo professionale di estetista
differenziandolo rispetto alle figure dell'acconciatore e degli
operatori sanitari, allo stato attuale, tuttavia, tale normativa
risulta ormai inadeguata ove si considerino le problematiche che
il comparto deve quotidianamente affrontare.
È, pertanto, quanto mai
necessario intervenire nuovamente con una regolamentazione
chiara ed esauriente che certifichi, in primo luogo, la
formazione. La categoria degli estetisti non può più continuare
ad essere equiparata a quella di semplici artigiani in quanto
gli estetisti non esercitano un mestiere ma hanno a che fare
quotidianamente con un prodotto molto speciale: la salute
dell'utente/cliente.
L'utente/cliente merita
un servizio di qualità che può essere fornito solo da chi può
definirsi «professionista». Da qui discende la necessità, non
più procrastinabile, di riconoscere giuridicamente la categoria
degli estetisti attraverso l'istituzione di un albo super
partes ,
quale garanzia della formazione e della preparazione
professionale degli estetisti.
Con la presente
proposta di legge viene previsto un percorso formativo che pone
quale requisito minimo per accedere al corso regionale di
estetista professionale il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado. Il corso regionale ha una durata di
tre anni e si conclude con il superamento dell'esame finale
teorico-pratico. Al termine del citato corso regionale è
previsto un periodo di sei mesi di praticantato, durante il
quale, sotto la supervisione di un estetista professionale (tutor) ,
il praticante mette alla prova le sue conoscenze
teorico-pratiche e affina le proprie capacità professionali
seguendo le sue naturali propensioni.
Concluso il
praticantato, occorre superare l'esame abilitativo di Stato
quale condizione senza la quale non è possibile l'iscrizione
all'albo.
Infine, sempre a
garanzia del consumatore, viene previsto, durante l'esercizio
della professione di estetista, l'obbligo di frequenza di corsi
di formazione e di aggiornamento continuo. Il mancato rispetto
di tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.
Altro punto cardine
della presente proposta di legge concerne l'equipollenza. Nello
specifico viene prevista la possibilità per gli estetisti
artigiani, che abbiano conseguito la qualificazione ai sensi
della legge
4 gennaio 1990, n. 1 ,
e che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado, di divenire comunque estetisti professionali
previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione
all'albo entro il termine di tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge. Qualora, invece, l'estetista artigiano non
intenda conseguire il titolo professionale potrà comunque
proseguire il mestiere di estetista artigiano secondo le norme
dettate nel capo IV della legge.
La presente proposta di
legge inoltre prevede un importante deterrente al fenomeno
dell'abusivismo dal momento che viene prevista l'applicazione
dell' articolo
348 del codice penale nonché
una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 15.000 euro
per gli estetisti abusivi e da 1.500 a 7.000 euro per i loro
utenti/clienti.
Infine, la presente
proposta di legge interviene a disciplinare sia la figura di
onicotecnico sia la nuova figura di tecnico dell'abbronzatura
artificiale prevedendo per tali categorie un corso specifico di
450 ore e l'istituzione di un apposito elenco. La disciplina di
tali figure risulta quanto mai necessaria ove si considerino i
rischi che certi comportamenti irresponsabili possono recare.
Nel comparto degli
estetisti si avverte indubbiamente la necessità di un
cambiamento ma, soprattutto, di una moralizzazione raggiungibile
solo attraverso un innalzamento del livello di formazione e di
preparazione al fine di poter tutelare la salute dei nostri
cittadini.

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PROPOSTA DI
LEGGE
Capo I
ESTETISTA
PROFESSIONALE
Art. 1.
(Estetista
professionale).
1.
L'attività dell'estetista professionale comprende le prestazioni
e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui
scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni,
di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo
attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi
presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di
tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature ad uso
estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come
definiti dalla legge
11 ottobre 1986, n. 713 .
2. L'attività di
estetista professionale comprende anche l'attività di
massaggiatore, salvo quanto previsto dal regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334 .
3. Le attività
indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere
svolte esclusivamente dall'estetista professionale iscritto
all'Albo nazionale di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto
previsto da altre norme vigenti in materia.
4. È escluso
dall'esercizio della professione di estetista, tutto ciò che è
di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.
5.
L'estetista professionale può esercitare, altresì, le attività
di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale.
Art. 2.
(Istituzione
del Collegio nazionale e dell'Albo nazionale degli estetisti
professionali).
1. Sono
istituiti il Collegio nazionale degli estetisti professionali,
di seguito denominato «Collegio nazionale» e l'Albo

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nazionale
degli estetisti professionali, di seguito denominato «Albo».
2. Gli iscritti
all'Albo, previo superamento dell'esame di Stato e dopo un
periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi, costituiscono
il Collegio nazionale.
3. Il Collegio
nazionale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono
tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura
dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal Collegio
nazionale, sia dai collegi professionali territoriali e alla
tenuta dell'Albo.
4. Sono organi del
Collegio nazionale: l'assemblea, il comitato esecutivo, il
presidente. Il Collegio è articolato in sezioni regionali.
6. L'alta vigilanza
sul Collegio nazionale è esercitata dal Ministro della
giustizia.
Art. 3.
(Norme
regolamentari).
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative
all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo nonché alla
costituzione, al funzionamento e ai poteri del Collegio
nazionale.
Art. 4.
(Esercizio
della professione di estetista professionale).
1.
L'estetista professionale può esercitare la professione in forma
autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione
con altri estetisti professionali.
2. All'estetista
professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici e
quant'altro necessario alle cure estetiche della persona e della
sua immagine secondo quanto previsto dalle norme vigenti in
materia.
3. È consentita la
collaborazione tra estetista professionale e medico.

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Art. 5.
(Requisiti
minimi per l'esercizio della professione di estetista
professionale).
1.
L'estetista professionale può esercitare la professione in forma
individuale o in associazione con altri estetisti professionali
iscritti al Collegio nazionale, con onicotecnici iscritti
all'Elenco nazionale istituito dall'articolo 12 e con tecnici
dell'abbronzatura artificiale iscritti all'elenco nazionale
istituito dall'articolo 20.
2. I
locali nei quali è esercitata la professione di estetista
professionale devono rispettare i requisiti edilizi e
igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai
regolamenti comunali vigenti in materia.
Art. 6.
(Requisiti
professionali dell'estetista professionale).
1.
L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) frequenza
di un corso regionale di estetista professionale della durata di
tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250
ore annue di stage presso
un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento
dell'esame finale teorico-pratico;
c) completamento
di un periodo di praticantato formativo, da svolgere presso
un'estetista professionale, della durata di sei mesi, successivo
al superamento del corso di cui alla lettera b) ;
d) superamento
di un esame di Stato organizzato dal Collegio nazionale.
2. Con
l'iscrizione all'Albo e con l'accesso al Collegio nazionale,
l'estetista professionale sottoscrive il codice deontologico
della professione, adottato dal Collegio

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medesimo e
accetta i progetti di formazione e di aggiornamento continui.
Art. 7.
(Programmi di
formazione ed esame finale teorico-pratico).
1. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e previo accordo con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti l'ordinamento didattico del
corso di estetista professionale, i contenuti dell'esame finale
teorico-pratico, i componenti della commissione di esame e i
contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla
professione.
2. Le materie
fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere
impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi
alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere
regolarmente iscritti al Collegio nazionale e aver svolto almeno
cinque anni di lavoro autonomo come estetista.
3. I
programmi di ciascuna materia sono organizzati e proposti alle
scuole regionali, direttamente dal Collegio nazionale, secondo
le reali esigenze del mercato e dell'estetista professionale.
Sono materie di insegnamento:
a) cosmetologia;
b) fisiologia
umana;
c) anatomia
umana;
d) chimica
organica e inorganica;
e) dermatologia;
f) endocrinologia;
g) angiologia;
h) nutrizione;
i) termalismo;
l) igiene
e profilassi;
m) fisica
e chimica;

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n) primo
soccorso;
o) psicologia
e comunicazione;
p) tutela
dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;
q) gestione
delle risorse umane;
r) informatica;
s)
marketing;
t) lingua
inglese;
u) etica
professionale;
v) diritto
e legislazione del lavoro, commerciale, civile, penale e
amministrativo;
z) cultura
generale dell'estetica corporea;
aa) massaggi
e trattamenti viso e corpo;
bb) estetica
corporea;
cc) laboratorio
di estetica corporea;
dd) trucco
e trucco semipermanente;
ee) visagismo
e morfologia del viso e make-up ;
ff) utilizzo
di apparecchiature ad uso estetico;
gg) manicure
e pedicure;
hh) tecniche
di epilazione;
ii) accoglienza
e gestione della clientela;
ll) ricostruzione
delle unghie;
mm) nozioni
di chirurgia plastica;
nn) funzioni,
manutenzione e normative riguardanti le apparecchiature ad uso
estetico;
oo) tecniche
di linfodrenaggio Vodder;
pp) massaggio
connettivale e muscolare.
4. Le
regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui
all'articolo 6, comma 1,

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lettera b) ,
prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni costituite
da:
a) cinque
docenti delle materie insegnate;
b) un
commissario interno;
c) un
commissario esterno;
d) tre
rappresentanti del Collegio nazionale.
5. Le
regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale
di estetista professionale, hanno facoltà di istituire e di
autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico
previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) ,
anche presso scuole private, previa approvazione delle relative
norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la
relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
6. Le
scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai
competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di
entrata in vigore della presente legge si adeguano alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 8.
(Corsi di
formazione e di aggiornamento professionale continui).
1.
L'estetista professionale ha il dovere della formazione e
dell'aggiornamento professionali continui. Il Collegio nazionale
disciplina le modalità di adempimento di tale dovere, anche
predisponendo appositi corsi professionali o accreditando corsi
professionali proposti da soggetti terzi.
2. La formazione e
l'aggiornamento professionali continui possono essere svolti
mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 1 o,
alternativamente, dimostrati mediante il superamento di appositi
esami biennali. Il Collegio nazionale disciplina le modalità di
svolgimento e di partecipazione dei corsi e degli esami.
3. La mancata
frequenza ai corsi di cui al comma 1 e il mancato superamento
degli esami di cui al comma 2 comportano la cancellazione
dall'Albo.

Pag. 9

Art. 9.
(Norme
transitorie).
1. Gli
estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai
sensi della
legge 4 gennaio 1990, n. 1 ,
che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado o di un titolo equivalente, possono comunque
diventare estetisti professionali previo superamento dell'esame
di Stato e conseguente iscrizione all'Albo e al Collegio
nazionale, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le imprese
artigiane di estetista già costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché i loro dipendenti che, entro
tre anni dalla data medesima non hanno conseguito l'abilitazione
alla professione di estetista professionale, possono esercitare
il mestiere di estetista artigiano, secondo quanto previsto dal
capo IV.
3. Gli estetisti
artigiani non titolari di attività alla data di entrata in
vigore della presente legge possono avviare una nuova attività
di estetista professionale previo superamento dell'esame di
Stato e conseguente iscrizione all'Albo e al Collegio
nazionale.
4. Coloro che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno già
iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti
istituito ai sensi della
legge 4 gennaio 1990, n. 1 ,
e che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado o di un titolo equivalente, possono comunque, dopo
il superamento del corso, conseguire la qualifica di estetisti
professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Apparecchiature ad uso estetico).
1. È
consentito l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico
conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai

Pag. 10

requisiti
previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla
sicurezza delle medesime apparecchiature.
2. L'impiego delle
tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato
alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui
programmi sono organizzati dal Collegio nazionale e al
superamento del relativo esame finale teorico-pratico.
Capo II
ONICOTECNICO
Art. 11.
(Onicotecnico).
1.
L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione,
ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con
prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con
periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali;
è inoltre consentita l'applicazione di unghie artificiali
preformate, decorazioni e tutto ciò che riguarda il trattamento
di bellezza delle mani e dei piedi. L'attività di onicotecnico
comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo
decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e
dei piedi e le successive lavorazione e colorazione delle
stesse. L'attività di onicotecnico viene eseguita con interventi
manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura
ad aria o fotoindurenti.
Art. 12.
(Istituzione
dell'Elenco nazionale degli onicotecnici).
1. È
istituito l'Elenco nazionale degli onicotecnici, presso il
Collegio nazionale.
2. Il
comitato esecutivo del Collegio nazionale fissa il contributo
obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare
annualmente,

Pag. 11

in modo da
assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni
dell'Elenco nazionale degli onicotecnici.
3. L'iscrizione
all'Elenco nazionale degli onicotecnici è condizione necessaria
per l'esercizio dell'attività di onicotecnico.
Art. 13.
(Norme
regolamentari).
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative
all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco di cui
all'articolo 12.
Art. 14.
(Attività di
onicotecnico).
1.
L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma
autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
2. Ai titolari
dell'attività di onicotecnico, limitatamente alla vendita e alla
cessione di prodotti cosmetici inerenti al trattamento e al
mantenimento della bellezza delle mani e dei piedi, non si
applicano le disposizioni relative alla disciplina del commercio
al dettaglio, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle
leggi regionali vigenti in materia.
3. Le imprese già
autorizzate, ai sensi della legge
11 giugno 1971, n. 426 ,
alla vendita di prodotti cosmetici possono svolgere l'attività
di onicotecnico a condizione che si adeguino alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e a quelle di cui
agli articoli 15 e 16 della presente legge per il conseguimento
della qualifica professionale.
Art. 15.
(Attività
delle imprese di onicotecnica).
1. Le
imprese che svolgono attività di onicotecnico possono essere
esercitate in forma individuale o di società, previa iscrizione

Pag. 12

dei titolari
e dei dipendenti all'Elenco nazionale degli onicotecnici.
2. I locali nei quali
è esercitata la professione di onicotecnico devono rispettare i
requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme
statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in
materia.
Art. 16.
(Requisiti
dell'attività di onicotecnico).
1.
L'esercizio dell'attività di onicotecnico è subordinato al
possesso dei seguenti requisiti:
a) aver
adempiuto all'obbligo di istruzione e formazione;
b) aver
superato un corso regionale di onicotecnico, comprendente 450
ore di formazione con relativo superamento dell'esame finale
teorico-pratico, e aver svolto tre mesi di praticantato presso
imprese di onicotecnica, sotto il tutoraggio di un onicotecnico
iscritto all'Elenco nazionale oppure aver svolto tre anni di
attività lavorativa qualificata in qualità di onicotecnico
dipendente a tempo pieno presso un'impresa di onicotecnica
regolarmente iscritta all'Elenco nazionale, corredati da 200 ore
di teoria e dallo svolgimento di un esame finale
teorico-pratico, espletati dopo il conseguimento dell'obbligo di
istruzione e formazione.
2. Lo
svolgimento del periodo di praticantato è condizione essenziale
per l'iscrizione all'Elenco nazionale degli onicotecnici.
Art. 17.
(Programmi di
formazione ed esame finale teorico-pratico).
1. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, sono definiti l'ordinamento didattico
del corso di qualificazione

Pag. 13

di
onicotecnico, nonché i contenuti dell'esame finale
teorico-pratico e i componenti della commissione di esame.
2. Le materie
fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere
impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi
alla materia insegnata.
3. Sono materie di
insegnamento:
a) nozioni
generali di anatomia umana;
b) tecniche
di ricostruzione in gel e in acrilico;
c) decorazioni
e applicazioni su gel e acrilico;
d) dermatologia
e malattie della pelle e delle unghie;
e) nozioni
generali di cosmetologia;
f) igiene
e profilassi;
g) nozioni
generali di fisica e di chimica;
h) comunicazione;
i) etica
professionale;
l) primo
soccorso;
m) tutela
dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;
n) chimica
sui materiali d'uso;
o) legislazione
di accesso alla professione;
p)
marketing;
q) gestione
delle risorse umane;
r) lingua
inglese;
s) informatica;
t) diritto
commerciale e societario;
u) diritto
del lavoro e contratti;
v) manicure
e pedicure;
z) accoglienza
della clientela.

Pag. 14

4. Le
regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b) ,
prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni composte
da:
a) due
docenti delle materie svolte;
b) un
commissario interno;
c) un
commissario esterno;
d) due
rappresentanti del Collegio nazionale;
e) due
rappresentanti dell'Elenco nazionale degli onicotecnici.
5. Le
regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di
onicotecnico, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo
svolgimento dell'esame finale previsto dall'articolo 16, comma
1, lettera b) ,
anche presso scuole private, previa approvazione delle relative
norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la
relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
6. Le scuole
professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti
organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in
vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni
dell'articolo 16 e del presente articolo.
7. I
docenti che insegnano le materie di cui al comma 3 devono essere
professionisti titolati nelle materie di rispettiva competenza;
i docenti estetisti professionali devono essere regolarmente
iscritti al Collegio nazionale; i docenti delle materie relative
all'attività di onicotecnico devono essere iscritti all'Elenco
nazionale degli onicotecnici.
Art. 18.
(Disposizione
transitoria).
1. Agli
onicotecnici che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dimostrino di avere esercitato presso
un'impresa di onicotecnico o di estetica professionale in
qualità di dipendente o che dimostrino la titolarità di una
partita IVA inerente alla suddetta attività, è riconosciuta
l'iscrizione diretta all'Elenco nazionale degli onicotecnici
previo superamento dell'esame finale teorico-pratico, di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b) .

Pag. 15

Capo III
TECNICO
DELL'ABBRONZATURA ARTIFICIALE
Art. 19.
(Tecnico
dell'abbronzatura artificiale).
1.
L'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale comprende
tutte le prestazioni relative all'utilizzo di apparecchiature
generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici
presenti in esercizi aperti al pubblico e comprendenti la
notifica delle apparecchiature alle aziende sanitarie locali di
competenza, la firma della nota informativa da parte dei
clienti, la compilazione della scheda individuale del cliente,
l'aggiornamento del registro di manutenzione delle
apparecchiature e l'obbligo di informare i clienti delle
avvertenze e precauzioni di cui all'allegato A annesso alla
presente legge.
2. Sono escluse
dall'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale le
prestazioni a carattere esclusivamente terapeutico, i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano,
l'attuazione di tecniche manuali e l'applicazione di prodotti
cosmetici definiti tali dalla legge
11 ottobre 1986, n. 713 .
3. Il
tecnico dell'abbronzatura artificiale è l'unico responsabile ai
fini penali e civili degli eventuali danni causati ai clienti.
Art. 20.
(Istituzione
dell'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura
artificiale).
1. È
istituito l'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura
artificiale, presso il Collegio nazionale.
2. Il
comitato esecutivo del Collegio nazionale fissa il contributo
obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente,
in modo da assicurare la copertura

Pag. 16

dei costi
relativi alle funzioni dell'Elenco nazionale dei tecnici
dell'abbronzatura artificiale.
3. L'iscrizione
all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale è
condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di tecnico
dell'abbronzatura artificiale.
Art. 21.
(Norme
regolamentari).
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e
alla cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 20, nonché
alla sua costituzione e al suo funzionamento.
Art. 22.
(Esercizio
dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale).
1.
L'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale può essere
esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro
subordinato.
2. Il tecnico
dell'abbronzatura artificiale deve essere presente fisicamente
durante tutta la durata dell'attività di abbronzatura
artificiale.
3. Alle imprese
esercenti esclusivamente attività di abbronzatura artificiale è
vietata la vendita di prodotti cosmetici in difformità delle
norme vigenti in materia di commercio al dettaglio.
4. Le imprese già
autorizzate, ai sensi della legge
11 giugno 1971, n. 426 ,
alla vendita di prodotti cosmetici e non esclusivamente
esercenti attività di abbronzatura artificiale possono svolgere
attività di abbronzatura artificiale a condizione che si
adeguino alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo e a quelle degli articoli 23 e 24.

Pag. 17

Art. 23.
(Requisiti
per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura
artificiale).
1. I
locali nei quali è esercitata la professione di tecnico
dell'abbronzatura artificiale devono rispettare i requisiti
edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e
regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
2. Decorso un anno
dalla data di fabbricazione, le apparecchiature per
l'abbronzatura artificiale devono essere sottoposte a revisione
obbligatoria.
3. Dopo la prima
revisione, eseguita ai sensi del comma 2, le apparecchiature per
l'abbronzatura artificiale devono essere sottoposte a revisione
semestrale.
4. Deve
essere messa a disposizione degli organi competenti di controllo
la seguente documentazione:
a) dichiarazioni
di conformità previste dalla legge
5 marzo 1990, n. 46 ;
b) copia
dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra;
c) copia
della scheda individuale del cliente, di cui all'allegato B
annesso alla presente legge;
d) registro
delle apparecchiature generanti raggi ultravioletti di cui
all'allegato C annesso alla presente legge;
e) copia
della notifica di installazione di apparecchiature generanti
raggi ultravioletti di cui all'allegato D annesso alla presente
legge;
f) manuale
d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura generante
raggi ultravioletti;
g) cartellonistica
o marcatura sull'apparecchiatura generante raggi ultravioletti
riportante le precauzioni d'uso;
h) cartellonistica
riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di
energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole
sedute;

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i) libretto
di manutenzione delle apparecchiature generanti raggi
ultravioletti di abbronzatura artificiale;
l) marcatura
sull'apparecchiatura generante raggi ultravioletti della data di
fabbricazione, della data di scadenza della manutenzione delle
lampade e della data di scadenza della manutenzione della
medesima.
Art. 24.
(Requisiti
per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura
artificiale).
1.
L'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura
artificiale e l'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici
dell'abbronzatura artificiale sono subordinati al possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma
di scuola secondaria di secondo grado;
b) frequenza
di un corso regionale di tecnico dell'abbronzatura artificiale
comprendente 450 ore di formazione, con relativo superamento
dell'esame finale teorico-pratico;
c) completamento
di un periodo di praticantato formativo presso un'impresa di
attività di abbronzatura artificiale o di altra impresa
estetica, della durata di tre mesi, successivo al superamento
dell'esame di cui alla lettera b) ,
sotto la tutela di un tecnico dell'abbronzatura artificiale
esperto iscritto al relativo Elenco o di un estetista
professionale.
Art. 25.
(Programmi di
formazione ed esame finale teorico-pratico).
1. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, sono definiti l'ordinamento didattico
del corso di qualificazione di tecnico dell'abbronzatura
artificiale, nonché i contenuti dell'esame finale

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teorico-pratico e i componenti della commissione d'esame.
2. Le materie
fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere
impartite da docenti e professionisti nei settori relativi alla
materia insegnata.
3. Sono materie di
insegnamento:
a) nozioni
generali di fisiologia umana;
b) nozioni
generali di anatomia umana;
c) dermatologia:
malattie della pelle e fototipi;
d) nozioni
generali di cosmetologia;
e) igiene
e profilassi;
f) nozioni
generali di fisica e di chimica;
g) psicologia
e comunicazione;
h) etica
professionale;
i) primo
soccorso;
l) tutela
dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;
m) legislazione
di accesso alla professione;
n)
marketing;
o) gestione
delle risorse umane;
p) lingua
inglese;
q) informatica;
r) diritto
commerciale e societario;
s) diritto
del lavoro e contratti;
t) accoglienza
della clientela;
u) compilazione
della documentazione di cui all'articolo 23, comma 4;
v) elettrologia
e meccanica relativa alle apparecchiature generanti raggi
ultravioletti;
z) normativa
di riferimento per l'attività;
aa) gestione
del cliente e del trattamento dei dati personali.

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3. Le
regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera b) ,
prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni composte
da:
a) due
docenti delle materie insegnate;
b) un
commissario interno;
c) un
commissario esterno;
d) due
rappresentanti del Collegio nazionale;
e) due
rappresentanti dell'Elenco nazionale dei tecnici
dell'abbronzatura artificiale.
4. Le
regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di
tecnico dell'abbronzatura artificiale, hanno facoltà di
istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale
previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b) ,
anche presso scuole private, previa approvazione delle relative
norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la
relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
5. Le
scuole professionali già autorizzate e riconosciute competenti
dagli organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in
vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni
dell'articolo 24 e del presente articolo.
Art. 26.
(Norme
transitorie).
1. Ai
titolari di attività di abbronzatura artificiale anche non in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di
un titolo equivalente, è riconosciuta l'equipollenza con la
qualifica di tecnico dell'abbronzatura artificiale, previo
superamento di un esame teorico con conseguente iscrizione
all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.
2. I
tecnici dell'abbronzatura artificiale non in possesso di diploma
di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo
equivalente, possono essere iscritti all'Elenco

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nazionale dei
tecnici dell'abbronzatura artificiale entro due anni dalla data
entrata in vigore della presente legge previa frequenza e
superamento dell'esame finale teorico-pratico di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera b) .
3. Decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura
artificiale è consentita a coloro che sono in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo
equivalente e che hanno frequentato il corso regionale annuale
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) .
Capo IV
ATTIVITÀ DI
ESTETISTA ARTIGIANO
Art. 27.
(Estetista
artigiano).
1.
L'attività di estetista artigiano comprende le prestazioni e i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui
scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette
condizioni, nonché di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. L'attività di
estetista artigiano può essere svolta attraverso tecniche
manuali, con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti
dalla
legge 11 ottobre 1986, n.
713 ,
o con l'utilizzazione dei seguenti apparecchi:
a) vaporizzatore
con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
b) stimolatore
a luce blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo
effluvio ad alta frequenza o ad ultrasuoni;
c) doccia
filiforme e atomizzatore con pressione non superiore ad una
atmosfera;

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d) scaldacera
per cerette monouso;
e) attrezzature
manuali per manicure e pedicure;
f) stimolatore
a luce blu con elettrodi per uso estetico ad alta frequenza;
g) coperta
termica.
3. Sono
escluse dall'attività di estetista artigiano le prestazioni a
finalità di carattere esclusivamente terapeutico.
4. Salvo quanto
previsto dal presente capo, l'estetista artigiano non può
esercitare le attività proprie della professione di estetista
professionale.
5. L'estetista
artigiano titolare di impresa può esercitare la propria attività
negli stessi locali in cui la esercitava prima dell'entrata in
vigore della presente legge. Il cambio di denominazione o di
sede legale dell'attività di estetista artigiano comporta
l'acquisizione dell'abilitazione di cui all'articolo 9, comma
1.
6. L'estetista
artigiano non titolare di impresa può continuare ad esercitare
la propria attività presso qualsiasi impresa di estetista
artigiano o professionale nei limiti previsti dai commi 1, 2, 3
e 4 del presente articolo, nonché presso le imprese indicate
all'articolo 28, comma 1.
7. L'estetista
artigiano non titolare di impresa, che intende avviare
un'attività autonoma deve acquisire l'abilitazione di estetista
professionale di cui all'articolo 9, comma 1.
8. L'estetista
artigiano titolare di impresa o dipendente che intende svolgere
la professione di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura
artificiale deve conseguire le abilitazioni prescritte dalla
presente legge.
9. L'estetista
artigiano titolare di impresa deve rendere nota ai clienti la
propria qualifica di estetista artigiano esponendo tale
denominazione nei locali di lavoro, sulla vetrina o sulla porta
d'ingresso dell'esercizio, sulla carta intestata, sui biglietti
da visita e su tutti i mezzi di comunicazione riferiti alla
propria attività.
10.
L'estetista artigiano non può ricoprire il ruolo di direttore
tecnico di alcuna impresa terza.

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Art. 28.
(Attività
delle imprese di estetica artigiana).
1. Alle
imprese esercenti l'attività di estetica artigiana che vendano o
comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente
inerenti allo svolgimento della medesima attività, al solo fine
della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le
disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli
esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di
cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426 .
2. L'attività di
estetista artigiano può essere esercitata anche presso le
imprese autorizzate ai sensi della legge
11 giugno 1971, n. 426 ,
alla vendita di prodotti cosmetici a condizione che queste si
adeguino ai regolamenti regionali e comunali vigenti in
materia.
3. L'attività di
estetista artigiano può essere svolta anche unitamente
all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese
esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme
di società previste dal secondo
comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 .
In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività
devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti
per l'esercizio delle rispettive attività.
Art. 29.
(Sanzioni
relative all'esercizio dell'attività di estetista artigiano).
1.
L'estetista artigiano che esercita le attività riservate alla
professione di estetista professionale è soggetto alle pene
previste dall' articolo
348 del codice penale .
2.
L'estetista artigiano che esercita le attività di cui al
presente capo in violazione delle disposizioni della presente
legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
7.000 a euro 15.000.

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Capo V
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 30.
(Esercizio
delle attività di estetista professionale, di onicotecnico o di
tecnico dell'abbronzatura artificiale unitamente ad altre
attività commerciali legate all'estetica).
1. Le
attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte
unitamente all'attività di barbiere, parrucchiere o
acconciatore, anche in forma associata secondo le disposizioni
previste dalla normativa statale e regionale vigente in
materia.
2. Le attività
disciplinate dalla presente legge possono essere svolte
unitamente all'attività di barbiere, parrucchiere o acconciatore
nella medesima sede. In tale caso esse devono essere esercitate
in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra
categoria di attività.
3.
L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e
di quelle disciplinate dalle norme relative ai barbieri,
parrucchieri e acconciatori resta comunque subordinato al
possesso dei relativi requisiti.
Art. 31.
(Sanzioni).
1.
Chiunque esercita le attività riservate alla professione di
estetista professionale senza essere iscritto all'Albo è
soggetto alle pene previste dall' articolo
348 del codice penale nonché
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro
15.000.
2. Chiunque esercita
le attività di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura
artificiale senza essere iscritto negli Elenchi di cui
rispettivamente agli articoli 12 e 20 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 15.000.
3.
Chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di
estetista professionale

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ovvero
prestazioni di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura
artificiale a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi
della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 7.000.
Art. 32.
(Abrogazione).
1. La
legge 4 gennaio 1990, n. 1 ,
è abrogata.

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Allegato A
(Articolo 19,
comma 1)
Avvertenze e precauzioni per una corretta
abbronzatura.
È
sconsigliato l'uso di apparecchi per l'abbronzatura della pelle
da parte di soggetti particolarmente a rischio di effetti nocivi
per la loro salute.
È
sconsigliato sottoporsi ai trattamenti a tutti coloro che
appartengono alle seguenti categorie:
Soggetti di fototipo 1;
Bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni;
Soggetti con un elevato numero di nei;
Soggetti che tendono a produrre lentiggini;
Individui con una storia personale di frequenti
ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza;
Soggetti con lesioni cutanee premaligne o maligne;
Soggetti con la pelle danneggiata dal sole;
Coloro che utilizzano cosmetici (questi prodotti
possono aumentare la fotosensibilità individuale all'esposizione
ai raggi UV);
Persone che utilizzano farmaci, in questo caso,
bisognerebbe chiedere il parere del medico curante, per appurare
se gli stessi possono aumentare la fotosensibilità;
Soggetti portatori di pace-maker .
Gli
apparecchi UV non devono essere usati da:
Persone che non si abbronzano se esposti al sole;
Persone che soffrono di scottature solari;
Bambini;
Soggetti con precedenti di cancro della pelle o ad
esso predisposti.

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