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A.N.T.E.P. Associazione Nazionale Truccatori Estetica Professionale e Spettacolo |
Sezione Servizi e Consulenze |
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I Rapporti di Lavoro nello spettacolo
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Tipologia ed analisi della contrattistica settoriale per i Truccatori in base alle nuove disposizioni di legge Lavoro dipendente: Il Truccatore che presta la propria attività sotto la direzione organizzata disciplinata da un’impresa ha con questa un rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore subordinato è sottoposto ad un vincolo di assoggettamento gerarchico a cui è correlato il potere del datore di lavoro di impartire direttive inerenti le modalità di svolgimento delle singole prestazioni. Le caratteristiche principali sono il diretto controllo da parte del datore di lavoro e l’assoggettamento a provvedimenti disciplinari. Ulteriori indici di riferimento del lavoro subordinato sono: la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario predeterminato la corresponsione a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l’assenza del rischio d’impresa. Il lavoratore è retribuito con busta paga, di norma mensile, ed è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali alla fonte. Le retribuzioni del dipendente non assumono alcun rilievo in materia di Iva. Lavoro autonomo: Il Truccatore che presta la sua opera senza vincolo di subordinazione, principalmente con l’utilizzo di mezzi propri e senza vincolo di orari svolge una attività di lavoro autonomo. L’artista svolge tale attività abitualmente anche nei confronti di più soggetti, è un lavoratore autonomo a pieno titolo e come tale si deve comportare sul piano tributario. Il soggetto esercita una attività per la quale è necessaria l’attribuzione della partita IVA. Il professionista emette fattura all’impresa committente, assoggettando l’imponibile a Iva, ed evidenziando l’eventuale rivalsa del contributo previdenziale a carico dell’azienda (qualora il professionista fosse soggetto a contribuzione Inps) ovvero la trattenuta Enpals e la ritenuta d’acconto del 20%. Al momento del pagamento il committente trattiene la quota Enpals (8,89%) e la ritenuta d’acconto. Provvede poi al versamento di quanto trattenuto entro il 16 del mese successivo. Se il committente è un privato, non dotato di partita Iva, il compenso non dovrà essere assoggettato né a ritenuta d’acconto, né a rivalsa Enpals. In questo caso, la contribuzione all’Ente rimarrà a carico del professionista che, oltre al versamento, sarà obbligato anche alla presentazione della relativa dichiarazione. Per la determinazione del reddito di un professionista è necessaria la tenuta di una contabilità, e la presentazione dei Modelli Unico (quadro E), Iva ed Irap. Collaborazione a progetto: Il truccatore che collabora con un’impresa in maniera continuativa e coordinata ricevendo da questa soltanto delle direttive di massima, senza vincolo di subordinazione ed orari, senza l’impiego di mezzi organizzati ha un rapporto parasubordinato. La riforma Biagi ha introdotte molte novità in materia di contratti a progetto (le ex co.co.co). Tutti i rapporti di collaborazione andranno ricondotti ad un progetto specifico o ad un programma di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Dal novero dei contratti di lavoro a progetto sono escluse le prestazioni occasionali, le professioni intellettuali, gli amministratori di società, i sindaci, i pensionati e le co.co.co. rese ad associazioni e società sportive. I rapporti di co.co.co instaurati senza l’individuazione del progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il 24.10.2003 è scattato il divieto di instaurazione di nuovi rapporti di co.co.co., mentre per i rapporti vigenti a tale data mantengono validità fino alla scadenza ed in ogni caso non oltre un anno. Dal 1º gennaio, sono aumentati in maniera sensibile, i contributi di coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma26, della legge 335/95). In particolare i contributi dei collaboratori vengono equiparati all'aliquota pensionistica di coloro che sono iscritti alla gestione dei commercianti. Di conseguenza,tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 44, comma 6,della legge 289/2002, dal 1º gennaio 2006 l'aliquota per coloro che sono iscritti soltanto alla gestione separata e non sono titolari di pensione è del 18,20%. Per chi ha un'altra gestione previdenziale resta il 10%, per chi anche titolare di pensione diretta il 15%. Anche nel contratto a progetto, come nel rapporto di lavoro subordinato, gli importi vengono erogati con busta paga (non necessariamente mensile) e le trattenute fiscali e previdenziali vengono effettuate e versate dal committente. Prestazioni occasionali: Anche il rapporto di lavoro occasionale è stato regolamentato con la riforma Biagi e può essere ricondotto in parte alla prestazione d’opera del truccatore. Sono state individuate due forme di prestazione occasionale: A) La prestazione occasionale di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e con un compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione non superiore a cinquemila euro. Le prestazioni occasionali sono soggette a ritenuta d’acconto nella misura del 20%, senza aggravio di ritenute previdenziali ed assistenziali. Qualora la prestazioni fosse superiore ai 30 giorni ovvero il corrispettivo fosse maggiore di 5.000 Euro, diventerebbe obbligatorio il pagamento della contribuzione INPS nelle stesse misure e forme dei contratti a progetto. Recenti interpretazioni, tuttavia, sembrano riconoscere che tali limiti siano riferiti ad un solo committente. Risulta corretto interpretare che, qualora non siano superati i limiti per ogni singolo committente, il prestatore d’opera occasionale non è obbligato alla contribuzione anche se, collaborando con più committenti, presti i propri servigi per più di 30 giorni e con corrispettivi superiori ai 5.000 Euro annui. B) Le prestazioni occasionali di tipo accessorio rientrano anch'esse nelle nuove disposizioni che regolano il rapporto occasionale, ma non possono essere applicate al settore trucco per tipologia di attività. Si differenziano dalle prime perché non possono essere rese dal lavoratore per più di 30 giorni, anche se nei confronti di più committenti, nel limite annuo di 3.000 euro. Le categorie che possono rientrare in tale prospettiva sono: i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti, i pensionati, i disabili, i soggetti in comunità di recupero, nonché i lavoratori extracomunitari nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Queste, in sintesi, le tipologie di attività ammesse: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'attività domiciliare a bambini e persone anziane; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli; collaborazioni con enti pubblici ed associazioni di volontariato. Chiaramente gli operatori del trucco non rientrano nelle tipologie sopraccitate, anche se alcune manifestazioni culturali potrebbero avere bisogno di operatori del settore o l’insegnamento privato supplementare potrebbe essere riconducibile alle discipline del trucco, gli stessi non fanno parte nelle categorie che possono rientrare in tale possibilità
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